Acquisto prima casa: chiarimenti sulle nuove agevolazioni
Acquisto prima casa: nuove regole operative dal 1° Gennaio 2016
Acquisto prima casa, con la nuova legge di Stabilità si prevedono nuove agevolazioni per l’acquisto. Dal 1° gennaio 2016 non è più ostativo il possesso di un’altra abitazione acquistata con i benefici fiscali. Ciò a patto che sia ceduto entro 12 mesi. Sarà l’Agenzia delle Entrate a fornire diversi chiarimenti in merito al funzionamento della nuova regolamentazione.
La nuova disciplina riguarda:
I contratti d’acquisto soggetti a imposta proporzionale di registro.
Su questi si applicano l’aliquota del 2% oppure dell’1,5% se l’acquisto della “prima casa” avviene mediante un leasing abitativo. I contratti imponibili a Iva, ove si applica l’aliquota del 4% in luogo dell’aliquota ordinaria del 10%.
Gli acquisti a titolo gratuito (ossia per effetto di successione a causa di morte o di donazione).
Qui l’agevolazione “prima casa” vale ad abbattere alla misura fissa (attualmente di 200 euro) ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale.
Per quest’ultimo caso, l’Ufficio delle Entrate hanno precisato un punto. Nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato deve risultare l’impegno a trasferire entro un anno l’immobile preposseduto.
Gli atti di acquisto devono essere posti in essere dal 1° gennaio 2016.
L’Ufficio delle Entrate hanno chiarito anche un’altra situazione. Il contribuente che ha acquistato il 1° ottobre 2015 una casa senza l’agevolazione “prima casa” (non potendola chiedere in quanto titolare di un’altra abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”) entro il 30 settembre 2016 vende l’abitazione preposseduta (rispettando quindi il termine annuale per la vendita della “prima casa” di cui il contribuente sia già titolare all’atto del nuovo acquisto).
In questo caso, l’Agenzia ha spiegato che il contribuente non può chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate. Questo perché la nuova disciplina trova applicazione sugli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016 . Quindi, per gli atti conclusi prima di tale data non può essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate. In questo caso le imposte saranno pari a quelle precedenti alla riforma e non spetta credito d’imposta.
Il credito d’imposta
Questo riguarda chi vende una casa acquistata con l’agevolazione “prima casa” e poi, entro un anno, acquista un’altra “prima casa”. Questi beneficiano di uno sconto fiscale pari alle imposte pagate in sede d’acquisto della casa poi alienata. Il credito d’imposta spetta al contribuente anche se egli procedesse all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile preposseduto. All’atto di acquisto del nuovo immobile con l’agevolazione “prima casa” il contribuente può fruire del credito di imposta per l’imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto.
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