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Animali in condominio : Aggiornamento 2022

Animali in condominio

Animali in condominio : Regole di comportamento

Animali in condominio: nel tuo condominio c’è un cane che abbaia senza sosta giorno e notte? O è proprio il tuo cane a “disturbare” i vicini? Per non parlare di quel vicino che non raccoglie i bisogni del suo cucciolo…
La questione legata agli animali in appartamento, nel caso specifico nei condomini, è sempre delicata.

La questione legata agli animali in appartamento, nel caso specifico nei condomini, è sempre delicata.
Da un lato l’amore per gli animali, dall’altro la necessità di avere un regolamento che tuteli i diritti di tutti gli abitanti del condominio affinché possano godere in piena libertà della loro casa, dei loro spazi e di una lecita tranquillità.

La riforma del Condominio del 2012

Il punto di riferimento in materia è la Riforma del Condominio (Legge 220/2012), che ha modificato in maniera importante la normativa riguardante il possesso di animali domestici all’interno di un condominio. Se da un lato il possesso di questi animali non è proibito, dall’altro è necessario regolamentare questa detenzione nel pieno rispetto e nella totale osservanza delle regole di civile convivenza.

Uno degli articoli di riferimento è l’articolo 1138 del codice civile: grazie a questo intervento è stato infatti aggiunto un comma, il 5, che così dispone: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Un concetto chiaro e immediato nella nuova disposizione di legge, che chiarifica come il regolamento assembleare non possa vietare ai condomini di tenere animali da compagnia (un regolamento in tal senso, se presente, è da considerarsi nullo). L’inserimento di questo comma fu fortemente voluto dal Ministro Brambilla. Ratio alla base di questa modifica, ovviamente, è quella di non inibire le scelte personali dei condomini nell’allargare la propria famiglia con un animale domestico.

L’eccezione nel regolamento contrattuale

Chiarito che è vietato precludere il possesso di animali negli appartamenti dei singoli condomini, bisogna però specificare la presenza di regole ben precise e di eccezioni per la loro detenzione.
Una recente sentenza del Tribunale di Piacenza (n.142 del 28/02/2020) ha infatti chiarito come il comma aggiunto sia privo dell’inciso “in nessun caso”. Da questo presupposto il giudice ha dedotto che nel caso in cui il regolamento abbia natura “contrattuale” e queste norme siano accettate dai condomini, il divieto di tenere animali in casa sia valido.

Il caso della detenzione nel contratto di locazione

Esiste così un unico caso in cui è ammesso il divieto di detenzione di animali domestici: è quello del contratto di locazione. Il proprietario di casa, infatti, può specificatamente proibire al conduttore di possedere un animale domestico inserendo un’apposita clausola nel contratto di affitto.
In questo caso, appunto, si parla di un divieto “contrattuale”.

Le lacune della legge

Non va dimenticato che anche il termine di legge “animale domestico” risulta troppo vago: se si è certi della categorizzazione per cani e gatti, dubbi potrebbero sorgere parlando di altre categorie di animali, come serpenti, ratti, conigli, tartarughe, ecc…
Ad esempio, è stato chiarito in questi anni come il regolamento condominiale possa sicuramente opporsi agli animali esotici, come serpenti e iguane.

Regole generali di comportamento

Il possesso di animali domestici è dunque, giustamente, consentito nella grande maggioranza dei casi. Questo però non fa venir meno la responsabilità da parte del proprietario di non arrecare fastidio agli altri abitanti del condominio.
Il concetto di libertà, infatti, deve tutelare tutte le persone all’interno dell’edificio.
Per questa ragione le modifiche arrivate con la Legge 2012 non consentono al padrone di fare ciò che vuole. Questo è sempre e comunque tenuto a vigilare sul suo animale domestico affinché non arrechi danni agli altri condomini e non sporchi l’edificio.
Vediamo qualche esempio di regola generale di comportamento emersa nel corso degli anni grazie ad alcune pronunce giurisprudenziali:

MUSERUOLA: il padrone deve portarla sempre con sé e farla indossare al cane in caso di necessità (sentenza della Cassazione n. 4672/2009), per esempio in ascensore va messa sempre (Ministero della Salute ordinanza 6.8.3023 Gazzetta Ufficiale 6.09.13). Basti pensare al rischio di responsabilità civile e penale nel caso di lesioni o danni per il padrone nel caso di attacco o “guaio” dell’animale;

• SPAZI COMUNI E GUINZAGLIO: il cane che circola libero negli spazi comuni deve sempre indossare il guinzaglio corto. Poiché l’ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 stabilisce che il proprietario di un cane, “nelle aree urbane e negli spazi aperti al pubblico devono utilizzare il guinzaglio, che non può essere superiore al metro e mezzo”, allo stesso modo anche il condomino è tenuto a rispettare questa regola se conduce il proprio animale in questi spazi comuni (giardino, scale, etc…);

• ASCENSORE: ogni delibera condominiale che impedisce all’animale di utilizzare l’ascensore è annullabile da parte del giudice (sarà necessario presentare un ricorso al tribunale entro un mese a partire dalla delibera se il padrone era contrario o dalla ricezione della stessa se il padrone era assente);

• RESTRIZIONI ALLA LIBERTÀ DELL’ANIMALE: se nell’assemblea sono introdotti limiti alla libertà dell’animale senza che questi fossero inseriti all’interno dell’ordine del giorno la delibera è nulla in automatico, senza intervento del giudice (basterà una raccomandata all’amministratore per far presente la questione)

Can che abbaia…

Il comportamento generale dell’animale non può ovviamente non riguardare il tema dell’educazione e del “rumore”. La giurisprudenza in diverse occasioni ha infatti condannato i padroni che non hanno impedito o hanno provocato gli “strepitii” dei loro animali. Se infatti i versi degli animali disturbano le persone, c’è il rischio in capo al padrone di vedersi condannare per il reato di molestie o disturbo contemplato, così come indicato dall’articolo 569 del codice penale.
L’articolo 844 del codice civile parla di “normale tollerabilità” da non superare: in quel caso le conseguenze ricadono sul piano civile. Bisogna sempre ricordare che l’abbaio è il modo in cui il cane si esprime; di certo l’animale domestico non è in grado di leggere l’ora… Il padrone però ha tutto il dovere di educare l’animale e tenerlo tranquillo nelle ore di riposo classiche.
Per il continuo abbaio del cane durante la notte è responsabile il proprietario, anche se il disturbo intollerante arriva a un solo vicino di casa, così come indicato dalla Corte di Cassazione sentenza n. 36241/2004, sentenza n. 38034/2013).

Il caso concreto riguarda i cattivi odori provocato dagli animali e dai loro bisogni negli spazi comuni, ad esempio.
Serve dunque educare a dovere il cane e, sempre e comunque, pulire i luoghi condominiali dove il cane ha espletato i propri bisogni. Necessario per il padrone avere sempre a portata di mano buste e palette per rimuovere gli escrementi; così come un deodorante specifico per altri tipi di bisogni (pipì in ascensore, ad esempio).

Le cucce devono essere sempre mantenute in buono stato. Una cuccia tenuta in terrazzo potrebbe emettere cattivi odori e far incorrere il proprietario nel reato di “getto pericoloso di cose” (articolo 674 del codice penale e sentenza Cassazione 45230/14 del 3 novembre).
Sul numero massimo di animali da tenere in appartamento è bene rivolgersi al regolamento comunale.

Cani randagi

Infine ASL e Comune sono i responsabili per i danni provocati da animali randagi, così come specificato dalla Corte di Cassazione n. 2741/2014

 

 

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