Asta giudiziaria. Come si compra un immobile?
Asta giudiziaria è una particolare attività processuale che si tiene presso l’ufficio aste giudiziarie dei tribunali, e attraverso cui il giudice fallimentare responsabile dell’ufficio, a seguito di un’esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell’esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo.
Asta giudiziaria, può avvenire secondo diverse modalità: vendita “con incanto“, vendita “senza incanto“, vendita a trattativa privata. La vendita con o senza incanto viene adottata per i beni immobili. Per i beni mobili invece , specie se di piccolo valore, il giudice può adottare anche la vendita a trattativa privata. Sia la vendita con incanto sia quella senza incanto prevedono che, in caso di più offerenti, si svolga una gara. La gara si svolge in udienza davanti al giudice o a un suo delegato, secondo le modalità indicate più avanti.
Vendita senza incanto
Nella vendita senza incanto l’offerta è immediatamente impegnativa per chi la presenta. Non è quindi possibile revocarla e, se si è l’unico offerente, si è obbligati all’acquisto; in caso di rifiuto si perde la cauzione versata. Nella vendita con incanto invece, se si è l’unico offerente e non ci si presenta all’udienza per la gara, si perde solo un decimo della cauzione versata. Altra differenza tra le due forme di vendita è che nella vendita senza incanto l’aggiudicazione fatta in udienza è definitiva .
Vendita con incanto
Nella vendita con incanto è invece possibile, pur non avendo partecipato alla gara, fare un’ulteriore offerta entro dieci giorni dall’aggiudicazione, a condizione che la nuova offerta sia superiore di un quinto al prezzo raggiunto in gara e che si versi una cauzione doppia di quella originariamente stabilita per la prima gara. Offerte inferiori o non cauzionate sono invece inefficaci e la prima aggiudicazione diviene definitiva. Se vi è anche una sola offerta in aumento, il giudice indice una nuova gara tra l’aggiudicatario e il nuovo o i nuovi offerenti. Nella nuova gara possono concorrere anche i partecipanti alla precedente gara, a condizione che anch’essi integrino la cauzione prima versata (art. 584 c.p.c.).
La gara in aumento, nell’asta giudiziaria, non costituisce il proseguimento dell’incanto ormai concluso ma una nuova fase procedurale. Si basa su regole proprie e si svolgerà secondo le modalità della vendita senza incanto; in particolare, se i nuovi offerenti non partecipano alla nuova gara, perdono tutta la cauzione da essi versata (art. 584 c.p.c.) .
Fonte Wikipedia
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